Sì, non ci sono più limitazioni alla pubblicità dei professionisti, come sancito dalla legge 148/2011 (art. 3) e ricordato anche nel codice deontologico nazionale (Articolo 44).
La succitata Legge 148/2011, art. 3 riporta:
"La pubblicita' informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attivita' professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere veritiere, e non denigratorie."
Maggiori informazioni sono reperibili anche presso il sito dell'Ordine dei Dottori Commercialisti.
Commenti